RegolamentoSTATUTO ASSOCIATIVOOrgani Sociali
Art. 1 - Denominazione e Sede
 
1.1L'Associazione Culturale è denominata FIRENZE RIZZATI !!!.
1.2La sede associativa viene stabilita in Via degli Alfani 24, 50121 FIRENZE. La sede associativa potrà essere spostata, sempre in Firenze, senza necessità di variare il presente Statuto.
 
Art. 2 - Finalità
 
2.1Fine associativo è l'amore per la città di Firenze, la salvaguardia del suo decoro e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e culturale.
2.2Ogni studio, approfondimento, atto compiuto allo scopo di conseguire il fine associativo è riservato e deputato ai Soci.
2.3Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi dei propri scopi l'Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a iniziative di qualsiasi tipo rivolte alla generalità, mostre, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento ecc.
2.4 Tutte le iniziative pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente culturale - amatoriale e non professionale.
 
Art. 3 - Carattere e tipologia dell'Associazione
 
3.1 L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente culturale - amatoriale ed è apolitica e apartitica.
3.2 L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
3.3 Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.
3.4 Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
 
Art. 4 - Dotazione patrimoniale
 
4.1 L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi.
4.2 Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione attraverso una quota associativa annuale di entità da stabilire anno per anno.
4.3 Costituiscono altresì dotazione patrimoniale tutti i beni acquisiti all'Associazione, eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano dalle iniziative intraprese, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione.
4.4 In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.
 
Art. 5 - Organi dell'Associazione
 
Gli organi dell'Associazione sono i singoli Associati, l'Assemblea degli Associati ed il Presidente.
 
Art. 6 - Associati
 
6.1 Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo - Statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera insindacabile dell'Assemblea degli Associati, che abbiano accettato senza riserve il presente Statuto.
6.2 Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.
6.3 La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati.
 
Art. 7 - Assemblea degli Associati
 
7.1 L'Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli Associati di età superiore a 16 anni. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.
7.2 L'Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la responsabilità per l'esecuzione materiale.
7.3 L'Assemblea delinea il Preventivo Economico anno per anno e approva l'eventuale Rendiconto Consuntivo.
7.4 L'Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni quattro anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o esclusione.
 
Art. 8 - Il Presidente
 
8.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per quattro anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea.
8.2 Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dall' Associato di età più elevata.
8.3 Il Presidente è responsabile della gestione economica dell'Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall'Assemblea degli Associati. Egli compilerà su base annuale un Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati.
8.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
8.5 Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
8.5.1
    quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
8.5.2
    sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
8.5.3
   rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
8.5.4
   stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.
 
Art. 9 - Regolamento e altre norme applicabili
 
9.1 L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.
9.2 L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.
9.3 Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.
 
Art. 10 - Durata
 
La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato all'art. 4.4. che precede.
 
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