| Art. 1 - Denominazione e Sede |
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| 1.1 | L'Associazione Culturale è denominata FIRENZE RIZZATI !!!. |
| 1.2 | La sede associativa viene stabilita in Via degli Alfani 24, 50121 FIRENZE. La sede associativa potrà essere spostata, sempre in
Firenze, senza necessità di variare il presente Statuto. |
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| Art. 2 - Finalità |
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| 2.1 | Fine associativo è
l'amore
per la città di Firenze, la salvaguardia del suo decoro e la
valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e culturale. |
| 2.2 | Ogni studio, approfondimento, atto compiuto allo scopo di conseguire
il fine associativo è riservato e deputato ai Soci. |
| 2.3 | Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi dei propri scopi
l'Associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a
iniziative di qualsiasi tipo rivolte alla generalità, mostre,
pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e
di approfondimento ecc. |
| 2.4 |
Tutte le
iniziative pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma
di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente
culturale - amatoriale e non professionale. |
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| Art.
3 - Carattere e tipologia dell'Associazione |
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| 3.1 |
L'Associazione
non
persegue fini di lucro.
Essa ha carattere esclusivamente culturale - amatoriale
ed è
apolitica
e apartitica. |
| 3.2 |
L'Associazione assume la forma di "Associazione
non riconosciuta"
ai fini del Codice Civile, e quella di "Ente
non commerciale"
ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e
marginale attività commerciale per coprire per quanto possibile le
spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. |
| 3.3 |
Non è
consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro
prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e
l'assegnazione di utili. |
| 3.4 |
Eventuali
utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire
rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività
associativa, purché comprovate a piè di lista
e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte
le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo. |
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| Art.
4 - Dotazione patrimoniale |
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| 4.1 |
L'Associazione
provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e
non remunerato degli Associati,
nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi
Associati e da terzi. |
| 4.2 |
Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente
alla dotazione patrimoniale dell'Associazione attraverso una quota
associativa annuale di entità da stabilire anno per anno. |
| 4.3 |
Costituiscono altresì dotazione patrimoniale tutti i beni acquisiti
all'Associazione, eventuali donazioni e contributi provenienti da
persone o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano dalle
iniziative intraprese, i frutti derivanti dall'impiego della
dotazione. |
| 4.4 |
In caso di
scioglimento, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di
esso non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma
dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua
finalità analoghe o similari. |
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| Art.
5 - Organi dell'Associazione |
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| Gli
organi dell'Associazione sono i singoli Associati, l'Assemblea
degli Associati ed il Presidente. |
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| Art.
6 - Associati |
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| 6.1 |
Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che hanno
sottoscritto il presente Atto Costitutivo - Statuto nonché le
persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di delibera
insindacabile dell'Assemblea degli Associati, che abbiano accettato
senza riserve il presente Statuto. |
| 6.2 |
Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli
scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le
proprie possibilità. |
| 6.3 |
La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per
esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati. |
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| Art.
7 - Assemblea degli Associati |
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| 7.1 |
L'Assemblea è formata da tutti gli Associati. Essa si riunisce
almeno una volta all'anno e delibera sempre a maggioranza semplice
degli Associati di età superiore a 16 anni. In caso di parità
prevale il voto del Presidente in carica o uscente. |
| 7.2 |
L'Assemblea delinea le attività associative in via preventiva,
affidandone al Presidente la responsabilità per l'esecuzione
materiale. |
| 7.3 |
L'Assemblea delinea il Preventivo Economico anno per anno e approva
l'eventuale Rendiconto Consuntivo. |
| 7.4 |
L'Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni
quattro anni o quando necessario a seguito di dimissioni, decesso o
esclusione. |
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| Art.
8 - Il Presidente |
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| 8.1 |
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati fra gli
Associati maggiorenni e resta in carica per quattro anni, tranne i
casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte
dell'Assemblea. |
| 8.2 |
Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e in caso di
impedimento è sostituito nelle sue funzioni dall' Associato di età
più elevata. |
| 8.3 |
Il Presidente è responsabile della gestione economica
dell'Associazione, sulla base del Preventivo delineato
dall'Assemblea degli Associati. Egli compilerà su base annuale un
Rendiconto Economico Consuntivo da sottoporre alla approvazione
dell'Assemblea degli Associati. |
| 8.4 |
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne ha
il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali
ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e
conclusione di determinati negozi e/o contratti. |
| 8.5 |
Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre: |
| 8.5.1 |
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quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali,
firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di
qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali
l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad
altro Associato o a terzi. |
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| 8.5.2 |
| |
sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la
Pubblica Amministrazione, enti locali e privati. |
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| 8.5.3 |
| | rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti. |
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| 8.5.4 |
| | stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione. |
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| Art.
9 - Regolamento e altre norme applicabili |
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| 9.1 |
L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove
ritenuto necessario. |
| 9.2 |
L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a
carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o
privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e
facilitazioni. |
| 9.3 |
Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in
materia di Associazioni non riconosciute. |
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| Art. 10 - Durata |
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La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento
vale quanto indicato all'art. 4.4. che precede. |
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